E’ pubblicato nella GURI del 17 luglio 2018 il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211 commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016” sulle impugnazioni dirette da parte dell’ANAC di bandi ed atti di gara illegittimi per violazione delle regole in materia di appalti pubblici.
Viene prevista la possibilità di un ricorso diretto dell’ANAC per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, su contratti di “rilevante impatto”, definendo tali tipologie contrattuali per quei contratti:
a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;
b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamita’ naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
Viene inoltre prevista la possibilità di un ricorso indiretto, previo parere motivato, in cui l’esercizio dell’impugnazione presuppone una previa diffida alla P.A. in caso di gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che sono le seguenti :
a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE o nella GURI laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;
b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione;
c) atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
e) mancata o illegittima esclusione di un concorrente;
f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’UE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE;
g) mancata risoluzione del contratto;
h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.
Viene infine specificato che la notizia di un atto illegittimo, oltre ad essere acquisita d’ufficio dall'ANAC, può pervenire da soggetti qualificati, come giudici amministrativi, P.M., Avvocatura di Stato, ed ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi compresa
quella giudiziaria ordinaria e contabile, nonchè da segnalazione di terzi o di privati.