Con la Legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U.R.I. 11 maggio 2019 n. 109) recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, vengono apportate numerose modifiche alle disposizioni italiane che sono in contrasto con quelle comunitarie.


In particolare, all'articolo 1, si apportano modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.


La disciplina sulle misure compensative, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.


Con la Legge europea 2018 viene modificato il comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 206, ampliando l'elenco delle ipotesi in cui si attribuisce all'autorità competente per il riconoscimento (il MIUR per gli Architetti) la scelta della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento, ed in deroga al principio enunciato che lascia al richiedente il diritto di scelta tra la prova attitudinale ed il tirocinio.

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