Pubblicato nella GURI del 15 maggio 2018 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Tali linee guida individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua l’attività descritta al comma 3 dell’art. 101 del Codice, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.
Il DM definisce altresì le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale e la relativa tempistica, i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità, le modalità di nomina, i casi di incompatibilità e le specifiche funzioni del direttore dell’esecuzione.
Viene definito che il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni per impartire le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita` dei lavori, fissando l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione se regolato contrattualmente e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.
Viene poi stabilito che l’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Codice.