Con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (in G.U.R.I. 10 luglio 2017 n. 159) è stata adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Tale normativa, oltre pertanto a prevedere una nuova disciplina della commercializzazione dei prodotti da costruzione, abroga il previgente D.P.R. 246/1993.

 


Occorrerà porre attenzione in particolare per i professionisti.


Viene difatti previsto che il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all'articolo 5 (Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione), sono punibili con l'arresto fino a sei mesi e con un'ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un'ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
Seppure tale normativa nasce con l'ottica di migliorare la qualità dei prodotti da costruzione, le sanzioni previste obbligheranno i professionisti tecnici a porre particolare cura nella scelta dei materiali da costruzione.

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