Con il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in GURI 22 gennaio 2018 n. 17) viene pubblicato il Codice della protezione civile, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 30/2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Il provvedimento consta di 50 articoli e disciplina la materia in passato normata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuando in modo specifico le competenze del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province, dei Vigili del fuoco, dei Prefetti e dei Sindaci, nonché di quegli altri soggetti che possono dare un contributo in sede di prevenzione e di gestione delle calamità.
Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative, si prevede la convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile. Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l’indirizzo unitario per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l’adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile; si migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale; si introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza.
La gestione delle emergenze di rilievo nazionale è articolata in diverse fasi:
- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, e nelle more della ricognizione puntuale del danno;
- l’individuazione di ulteriori risorse per il prosieguo delle attività, a seguito di valutazione dell’impatto dell’evento.
Si prevede in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione. L’intero Capo V del Codice è infatti dedicato al tema del volontariato e al suo coinvolgimento e all’art. 35 è prevista anche la costituzione di Gruppi comunali di protezione civile, prevedendo anche specifiche contribuzioni, nonchè l’attivazione di corsi formativi e di addestramento per poter disporre di persone preparate nel caso in cui sia necessario dover ricorrere alle stesse.
Il Codice della protezione civile rappresenta un’occasione importante per l'organizzazione efficace delle attività in occasione di situazioni di emergenza e, al contempo, per prevenire situazioni di degrado che possono favorire il ripetersi di eventi calamitosi.