Con il Decreto 1 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in G.U.R.I. 8 ottobre 2019 n. 236), è stato modificato il decreto 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Tale normativa, nel prevedere le scuole di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, finalizzata a formare specialisti nel settore dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, inteso nel suo senso più lato, aveva previsto per l'ammissione i laureati in “Architettura” del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di laurea specialistica ricadenti nella classe 4/S “Architettura e ingegneria edile”, i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi 2/S “Archeologia”, 10/S “Conservazione dei beni architettonici e ambientali”, 12/S “Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico”, 95/S “Storia dell’arte”.

Con il recente decreto di modifica diviene possibile includere tra coloro che possono essere ammessi alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio anche i laureati nella classe LM-3 («Architettura del paesaggio»), previa valutazione, da parte della scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi.

A cura dell’Avv.Marco Antonucci

 

 

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