Con il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (in G.U.R.I. 21 settembre 2021 n. 226) sono state disciplinate le modalità d’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico e privato.
Viene sancito l’obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021, per i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in tali settori, di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 ai fini di accedere agli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa.
Il Governo, considerando che l'estensione del Green pass per i pubblici dipendenti incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, ha individuato, con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 (in G.U.R.I. del 14 ottobre 2021 n. 246), delle Linee guida, per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee.
In particolare si prevede che:
- “il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione” e va quindi sempre esibito su richiesta e non può esserne autocertificato il possesso, anche per aspetti legati alla sua durata;
- “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione” così prevedendo che in assenza di green pass non è possibile continuare a lavorare in modalità “agile” (c.d. smart working); al riguardo, si rammenta che a seguito del DPCM del 23 settembre scorso, è previsto il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti a partire dal prossimo 15 ottobre, e che con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 ottobre 2021 (in G.U.R.I. 13 ottobre 2021 n. 245) sono state regolate le modalita' organizzative per il rientro in presenza;
- "l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta”.