Con la Legge 21 maggio 2021, n. 69 (in G.U.R.I. 21 maggio 2021 n. 120) con cui è stato convertito il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" è stato inserito in sede di conversione l'articolo 22-bis, inerente disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
In tal modo si sancisce la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19, prevedendo che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19 non comporta decadenza, non costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
L'articolo regola modi, tempi di decorrenza per l'esercizio di tale tutela e le modalità per comprovare l'inadempimento per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2.