lavoripubblici.it 
3 aprile 2017

 

Il Consiglio di Stato con il recentemente parere n. 782 del 30 marzo 2017 (leggi notizia) sullo schema di decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 è intervenuto, anche, sui servizi di architettura e di ingegneria (art. 24 del d.lgs. n. 50/2016), sulla progettazione interna agli enti appaltanti e sulla iscrizione dei dipendenti della P.A. agli Ordini professionali. Su tali problematiche, la settimana scorsa abbiamo esposto le preoccupazioni del Consiglio nazionale degli Ingegneri (leggi notizia) mentre oggi riportiamo il pensiero di Rino La Mendola Vicepresidente del CNAPPC, che ha seguito da vicino l’evoluzione del quadro normativo nel ruolo di coordinatore del tavolo Lavori Pubblici della rete delle Professioni Tecniche che ha risposto ad alcune domande.

(...) “Siamo davvero sorpresi dell’intervento del Consiglio di Stato che rischia di promuovere un grave passo indietro, soprattutto nell’ambito della trasparenza. L’art.24 comma 8 del codice, così come modificato dal decreto correttivo, non stabilisce infatti in modo cogente gli onorari che devono essere corrisposti ai professionisti, ma costituisce una regola fondamentale per calcolare l’importo da porre a base di gara, in ragione del quale, i servizi vengono affidati con procedure diverse. Ricordo, infatti, che per importi stimati inferiori a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto; per importi stimati da 40.000 ed inferiori a 100.000 euro è consentito l’affidamento con procedura negoziata; mentre per importi pari o superiori a 100.000 euro l’affidamento avviene con procedura aperta e/o ristretta. Rimuovere dunque regole certe per calcolare l’importo a base di gara, significherebbe riconsegnare alle stazioni appaltanti un’illimitata discrezionalità nella scelta delle procedure di affidamento, in barba ai più elementari principi della trasparenza.

(...)

 

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