Il Sole 24Ore
14 aprile 2015
Guglielmo Saporito
Sanzioni penali per chi interviene su un immobile vincolato, anche se si tratta di opere che ottengono successivamente l’autorizzazione del Sovrintendente. Lo sottolinea la Cassazione penale con sentenza 14951 del 13 aprile 2015, relativa ad un edificio nel centro storico di Trieste. L’amministratore dell’edificio aveva fatto sostituire due serrande ed alcuni dispositivi elettrici di chiusura realizzando un foro nella facciata, montando poi infissi grigliati di aerazione senza l’autorizzazione della sovrintendenza. Ne è scaturita un’azione penale che ha condotto la condanna dell’amministratore anche se, nel frattempo, era stata ottenuta l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori, qualificando questi ultimi come compatibili con il vincolo.
La Cassazione penale distingue infatti tra sanzioni contenute nella Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004), separando gli abusi su beni paesaggistici rispetto agli interventi sui beni culturali. I beni paesaggistici sono quelli indicati nell’articolo 136 del predetto Codice, ad esempio quelli che ricadono nelle fasce di rispetto dal mare o da corsi d’acqua e quelli sottoposti a tutela dei piani paesaggistici. I beni culturali, invece (articolo 10 Dlgs 42) sono specifici immobili o mobili appartenenti allo Stato o a soggetti pubblici, tra i quali le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie, gli archivi, raccolte librarie, i beni di interesse artistico, storico, archeologico specificamente vincolati (con singoli decreti) ed ogni altro bene che abbia riferimento alla storia politica, militare, letteraria, artistica e scientifica, compresi manoscritti autografi, carte geografiche, fotografie, ville, parchi e giardini, navi ed architetture rurali.
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