edilportale.com
24 febbraio 2015
Rossella Calabrese
Le società di ingegneria potranno fornire servizi di progettazione ai privati. Lo stabilisce l’articolo 32 “Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali” del ddl Concorrenza, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso.
L’articolo 32 prevede che, in applicazione dell’articolo 24, comma 1, della Legge 266 del 7 agosto 1997, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 266/1997 (11 agosto 1997), tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o di società cooperative.
Ciò significa che le società di ingegneria (di capitali o cooperative) possono fornire servizi di progettazione ai committenti privati, e i rapporti contrattuali sorti dopo l’11 agosto 1997 sono validi. Si tratta, in pratica, di una sanatoria per le società di progettazione che hanno firmato contratti con committenti privati, contratti che oggi si scopre essere stati stipulati in modo irregolare.
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La modifica normativa era stata già proposta qualche mese fa come emendamento al decreto Sblocca Italia, suscitando le proteste del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, secondo il quale la novità mirava “ad impedire l’accesso alle gare di appalto ai liberi professionisti riservandole alle società di ingegneria”, consentendo invece “a qualsiasi società anonima di progettare e di dirigere lavori al di fuori di ogni controllo etico e di competenza”.
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Incarichi di progettazione privati, torna la «tutela» sui contratti delle società di ingegneria
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
24 febbraio 2015
Massimo Frontera
Nuovo tentativo per «mettere in sicurezza» i contratti stipulati tra privati e società di ingegneria. La norma in questione è quella dell'articolo 32 del ddl concorrenza. La stessa identica norma era stata proposta, nell'ottobre 2014, come emendamento del governo durante la conversione in legge dello Sblocca Italia. L'iniziativa aveva fatto riesplodere lo storico contrasto tra tra i progettisti, contrasto che vede da una parte gli professionisti, in particolare architetti e ingegneri, e dall'altra le società di ingegneria. Alla fine l'emendamento era caduto. Ora la norma è ricomparsa, tale e quale.
La questione - sostenuta dagli studi di progettazione - è che solo la società tra professionisti (stp) può avere accesso al mercato privato della progettazione, essendo - questa la convinzione del ragionamento - il mercato pubblico aperto alle sole società di ingegneria. La questione era riesplosa a dicembre 2013, quando un giudice di Torino, ad esito di un lungo contenzioso, aveva avvalorato la tesi sostenuta dagli studi di architettura.
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L'ira degli architetti
Lo scorso ottobre 2014 - quando il governo presento la stessa norma in forma di emendamento - il Cna intervenne con parole di fuoco, per bocca del suo presidente: «Con una sveltina indegna, perché queste sono le parole giuste, il governo vuole condonare i contratti illegittimi che hanno avuto le società di ingegneria nel mercato privato e stabilizzarle per il futuro. Legiferare su contratti in essere se su sentenze in giudicato è incostituzionale, e dovrebbe saperlo chi si è tanto battuto contro le leggi ad personam. Noi siamo esterrefatti vedendo che il governo si presta a risolvere i problemi personali di qualcuno, poi con quello che è successo sul Mose a Venezia e anche a Genova».
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