Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
1 aprile 2015
Pietro Verna
Il direttore dei lavori risponde delle contravvenzioni in materia di edilizia ed urbanistica, indipendentemente dalla sua concreta presenza in cantiere, in quanto grava sullo stesso l' onere di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori nonché di contestare le irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunziare all'incarico ricevuto (Corte di Cassazione, Sezione III penale del 19 febbraio 2015, n.7406).
Con l'enunciazione di questo principio, la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la condanna di un direttore dei lavori per il reato di cui agli articoli 134, 142, lettera f), e 181 Codice dei beni culturali e del paesaggio, perché, in assenza della prescritta autorizzazione, aveva eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico lavori di demolizione di un preesistente fabbricato e realizzato un manufatto in cemento armato, con tamponature perimetrali in laterizio, da adibire a ristorante-bar. Sentenza avverso la quale l'interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione del suindicato articolo 181 («chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47»), perché l'opera sarebbe stata realizzata in sua assenza.
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