Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
31 gennaio 2017
Mauro Salerno
Più circoscritte per gli appalti dell'emergenza post terremoto, molto più ampie per il G7 in programma a Taormina il prossimo maggio. A dispetto dei proclami di inderogabilità del nuovo codice appalti - che la legge delega varata in Parlamento voleva tenere al riparo dalle norme-scorciatoia - la prima grande emergenza di protezione civile e il primo grande evento del 2017 si portano dietro, come da tradizione, un lungo elenco di deroghe alle procedure ordinarie per l'assegnazione degli appalti pubblici.
Sono ben 37 (su 220) gli articoli del Dlgs 50/2016 che le ordinanze di Protezione civile (in particolare le ordinanze n. 388, 394, 399 e 406) emanate dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre permettono di by-passare. (...)
Oltre alla deroga generalizzata alle norme del regolamento appalti (Dpr 207/2010) ancora in vigore, a queste eccezioni si aggiunge la deroga, additata come particolarmente ampia dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, prevista dall'articolo 7 del decreto Sud (ora al vaglio del Parlamento) che permette di evitare i bandi di gara per l'assegnazione dei lavori legati al G7 in programma il 26 e 27 maggio.
Certo, non siamo agli 80 articoli del vecchio codice derogabili in base alle misure speciali per l'Expo di Milano. Anche se, nelle 37 scorciatoie che è possibile rintracciare nelle varie ordinanze, ci sono interventi a tutto campo sul Dlgs 50: dalla verifica dei requisiti delle imprese ai controlli sulle offerte anomale, dai requisiti dei Rup alle specifiche dei materiali, dai paletti sulle gare sottosoglia ai criteri di aggiudicazione, fino ai subappalti. In molti casi, anche grazie alla spinta dell'Anac, si è fatto lo sforzo di delimitare la portata delle misure di emergenza, indicando comunque l'obbligo di darne un'adeguata motivazione.
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