Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
10 gennaio 2017
Pietro Verna

 

La violazione delle norme antisismiche si configura in relazione a qualunque opera eseguita priva di autorizzazione, senza che le regioni possano adottare deroghe a particolari categorie di interventi (Corte di Cassazione, sentenza n.51683/2016) . Con l'enunciazione di questo principio gli "Ermellini" hanno respinto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato il proprietario di suolo alla pena dell'ammenda di euro 200 in relazione ai reati di cui agli articoli 93, 94 e 95 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001, vedi box) per aver realizzato in zona sottoposta a vincolo sismico due piattaforme in cemento armato, omettendo di darne comunicazione al comune e senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale.

(...)

La pronuncia si allinea alla sentenza n. 19185/ 2016 con la quale la Corte di Cassazione, con riferimento alla delibera n.330/2011 della Regione Calabria, ha stabilito che la stessa viola apertamente l'articolo 83 del testo unico dell'edilizia, perché crea ex novo la categoria delle «opere minori» che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica. Illegittimità che – rileva la sentenza- emerge dalla formulazione del preambolo della stessa delibera, laddove riconosce che «le norme legislative nonché quelle tecniche in vigore non dettano, espressamente, alcuna particolare limitazione o esclusione delle opere da assoggettare alla disciplina di cui sopra».

 

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