Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
29 dicembre 2016
Pietro Verna
Ai fini della partecipazione alle gare di appalto di servizi di architettura e ingegneria, non rileva la concreta realizzazione delle opere commissionate da privati, in quanto è sufficiente esibire copia del contratto relativo alla prestazione professionale fornita in sede di progettazione. (...)
Cosa dice il comma 2 dell'articolo 263 del Dpr 207/2010
Vale la pena di ricordare che - sulla valutazione dei servizi di architettura e ingegneria - il comma 2 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ») recita: «I servizi [di progettazione attinenti all'architettura e all'ingegneria] valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente […] Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione». (...)