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27 dicembre 2016
Rossella Calabrese

 

Con un comunicato del 14 dicembre 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito alcuni punti delle Linee guida sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, attuative del nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016).

Cosa si intende per  servizi di architettura e di ingegneria

In primo luogo l’Anac mette a confronto la definizione dei servizi di architettura e di ingegneria data dall’art. 252, comma 2, dell’abrogato Dpr 207/2010 con quella del Dlgs 50/2016: 

- il Dpr 207/2010 ricomprendeva nei servizi di architettura e di ingegneria, cui applicare specifiche regole di evidenza pubblica, quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;

- il Dlgs 50/2016 definisce, invece, più genericamente, ‘i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici’, come ‘servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE’. (...)

L’Autorità ribadisce che la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010).

(...)

 

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