Il Sole 24Ore 
19 Dicembre 2016 
Raffaele Lungarella

 

Si è ampliato il ventaglio degli interventi che possono essere realizzati senza nessuna comunicazione al Comune. È entrato in vigore l’11 dicembre il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Scia2) che cancella la comunicazione di inizio attività (Cil) e sposta i lavori per i quali era necessaria in edilizia libera. Il Dlgs allarga lo spazio della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e manda in pensione la dichiarazione di inizio attività (Dia).

Il decreto, con un maxitabelllone esplicativo, individua sia per l’edilizia che per gli altri settori, il regime abilitativo cui è sottoposta ogni attività: autorizzazione espressa da parte della Pa, silenzio assenso, Scia o comunicazione. 

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Edilizia libera più ampia 

Con l’entrata in vigore del Dlgs 222 si allunga la lista delle attività di edilizia libera, per le quali prima era necessaria la comunicazione di inizio lavori (Cil) senza l’asseverazione di un tecnico. Non serve più, per esempio, nessun titolo abilitativo per istallare pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici ubicati fuori dai centri storici.

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