Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
19 luglio 2016
Massimo Frontera

 

Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila. Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione e che vengono incrementati con alcune iniziative per le quali è attualmente prevista una forma di comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) escono di scena. È questa la principale novità dello schema di decreto legislativo che inizia ora il suo iter di discussione, a partire dalle osservazioni di Comuni e Regioni, che saranno poi discusse in conferenza unificata.

Scia (e Super-Scia) 

La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce integralmente la Dia, ed "eredita" anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire. Il "contenitore" Scia diventa dunque il principale ambito amministrativo per gli interventi edilizi la cui rilevanza non imponga l'istanza di permesso di costruire. (...)

Arriva la segnalazione certificata di agibilità 

In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce la Sca, Segnalazione certificata di agibilità, in cui si attesta - da parte di un professionista abilitato - la conformità dell'opera al progetto presentato e alla sua agibilità. La "Sca" attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati (conformemente alle norme vigenti e al progetto). 

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Edilizia privata/2. Certificato di agibilità sostituito dalla segnalazione certificata dal tecnico

La novità nel decreto "Scia-2". La responsabilità ora si sposta sul professionista

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
19 luglio 2016
Gugliemo Saporito

 

Via l'agibilità, arriva la segnalazione del tecnico

Secondo atto in materia di semplificazione, con uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e inviato l'11 luglio alla Conferenza unificata, per poi passare alle Commissioni delle Camere e giungere al traguardo in prevedibili 90 giorni. Si tratta di una voluminosa serie di precisazioni rispetto al pur recentissimo decreto legislativo 126, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio scorso, che ha chiarito il meccanismo della Scia. (...)

 

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Per 105 interventi edilizi solo Scia, Cila o permesso

Lo schema di Dlgs Scia-2 sfoltisce l'impianto dei provvedimenti previsti nel Testo unico

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio - settimanale
23 luglio 2016
Massimo Frontera

Razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi per l'attività edilizia, che si riducono a permesso di costruire, Scia e Cil asseverata.Escono di scena la Dia, sostituita dalla Scia (anche per la possibilità di utilizzo in alternativa al permesso di costruire) e la semplice Cil. L'indicazione del provvedimento giusto per ciascun intervento è elencato in una tabella che raccoglie 105 tipi di intervento di edilizia privata. È questa, in sintesi, la semplificazione contenuta nel secondo decreto sulla Scia (cosiddetto Scia-2) che ha di fronte ancora il passaggio in conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato, per poi essere definitivamente approvato ed essere pubblicato in «Gazzetta», come il Dlgs 126/2016, cioè il decreto Scia-1 (si veda articolo qui sotto).

La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce integralmente la Dia, ed "eredita" anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire. Il "contenitore" Scia diventa dunque il principale ambito amministrativo per gli interventi edilizi la cui rilevanza non imponga l'istanza di permesso di costruire. Sono sottoposti a Scia (tra le altre cose); gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia, «purché diversi da quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti di destinazione d'uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli».

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