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12 maggio 2016
È possibile operare con raggruppamenti temporanei di progettisti in cui c'è almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il giovane professionista può limitarsi a firmare il progetto.
Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1680/2016 depositata il 2 maggio.
Palazzo Spada evidenzia che l'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, in base al quale “ai sensi dell’art. 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione…”,
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Il Consiglio di Stato, inoltre, non condivide l'interpretazione secondo la quale il termine quinquennale di cui all'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 – “professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione” - decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di abilitazione. Infatti, il mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a fregiarsi del titolo professionale: l’art. 2229, comma 1, del codice civile dispone: “la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”.
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