Il Sole 24Ore
10 maggio 2016
Patrizia Maciocchi
Il cantiere non può considerarsi chiuso una volta ultimati i lavori di carpenteria: per gli addetti resta dunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai. La Cassazione, con la sentenza 19208 depositata ieri, accoglie il ricorso del pm contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del coordinatore per la sicurezza e del committente, accusati di omicidio colposo per la morte di un operaio.
Secondo il pm, il cantiere, al momento dell’incidente non poteva dirsi chiuso, perché erano ancora in corso alcune attività. Ad iniziare dallo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato, tanto più che non c’era stata nessuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte della ditta affidataria.
Per la Suprema corte ci sono certamente margini per una lettura alternativa a quella data dal gip, come evidenziato dal consulente tecnico che aveva considerato verosimile la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli indagati e l’evento. Molte le irregolarità riscontrate: dall’omessa verifica degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, alla mancata verifica della validità del contratto di subappalto, in realtà nullo in origine per l’assenza di dettagli sui costi della sicurezza.
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