Il Sole 24Ore
9 maggio 2016
Rosanna Acierno
L’inerenza non basta a legittimare la deduzione dei costi sostenuti dai professionisti. Negli ultimi tempi, oltre alle contestazioni sul collegamento dei costi portati in deduzione con l’attività svolta, sono diventate osservate speciali le spese sostenute per svolgere un incarico e che non risultano riaddebitate ai clienti in fattura.
Talvolta, infatti, gli uffici dell’agenzia delle Entrate riprendono a tassazione per le imposte dirette e l’Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendo la loro integrale deduzione. Oltre alle ipotesi nelle quali è messa in dubbio l’esistenza stessa dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo contestino queste spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al cliente.
La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti (ad esempio avvocati, commercialisti, ingegneri) che sostengono, di fatto, costi per espletare incarichi conferiti da propri clienti e che poi li deducono integralmente dal reddito imponibile nell’esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell’inerenza, a prescindere dal loro analitico addebito in fattura al cliente. Si pensi alle spese per cancelleria e stampati, per contrassegni postali e notifiche, per visure e certificati, ma anche a quelle per taxi, viaggi e alberghi.
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