edilportale.com
4 maggio 2016
Rossella Calabrese
Tutto nasce da due quesiti rivolti al Mibact dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, in cui è stata chiesta la corretta interpretazione da darsi, nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.
Il Modello unico per gli impianti fotovoltaici sotto i 20 kW
Al centro della questione il DM 19 maggio 2015 che ha istituito il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, e la sentenza 1946/2014, con la quale il TAR Piemonte esclude i piccoli impianti fotovoltaici dalla necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, se non già ricadenti in aree dichiarate ai sensi dell’articolo 136 del Codice, lett. b) e c) (ville, giardini e parchi non tutelati ma di non comune bellezza e complessi immobiliari di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici).
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