Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
3 maggio 2016
Pietro Verna
Il possesso di requisiti specifici per la partecipazione a bandi di gara, il vincolo di contenere le varianti in corso d'opera nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale e la valorizzazione dei contratti di sponsorizzazione sono le novità che spiccano nella disciplina degli appalti nel settore dei beni culturali, come delineata dagli articoli 145- 161 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50 e dall'articolo 1, lettera o) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 («riordino e semplificazione della normativa in materia di contratti relativi a beni culturali, inclusi i contratti di sponsorizzazione, tenendo conto della particolare natura di tali beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture di concessione di servizi, nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio»).
Di qui gli articoli 145 e 147, in base ai quali, per l'esecuzione di lavori in tale settore (inclusi gli scavi archeologici e gli interventi su ville, parchi e giardini di interesse storico artistico) è richiesto il possesso delle qualifiche di cui agli articoli 9-bis e 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio e l'obbligo del partecipante alla gara di non avvalersi di altri soggetti (principio della personalità della prestazione).
Ragione per la quale è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene culturale oggetto di intervento. Scheda che, per il monitoraggio, la manutenzione o il restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, deve essere redatta da restauratori qualificati e corredata da ricerche preliminari, relazioni illustrative e calcolo sommario di spesa.
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