Il Sole 24Ore
24 febbraio 2016
A.Bu., E.Sm.
Per costituire una società tra professionisti (Stp), è necessario che l’attività descritta nell’oggetto sociale rientri tra quelle per le quali è prevista «l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico»; nel caso in cui invece si tratti di un’attività professionale (come quella del fisioterapista) per la quale non è stato istituito un ordine professionale, gli appartenenti a questa categoria di professionisti possono bensì acquisire la qualifica di socio di una Stp, ma solo come soci “di capitale” oppure come soggetti non professionisti incaricati dello svolgimento di «prestazioni tecniche» (come consentito dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, istitutiva delle Stp).
(...)
Il ministero dello Sviluppo Economico ricorda peraltro che le Stp sono aperte alla partecipazione anche di soggetti non iscritti ad albi od ordini professionali. Infatti, possono assumere la qualifica di Stp anche le società il cui atto costitutivo preveda l'ammissione, in qualità di soci sia di soggetti “non professionisti” affinché essi svolgano per la società «prestazioni tecniche» (si pensi al disegnatore nello studio del geometra o all'odontotecnico nello studio del dentista) o per «finalità di investimento» (vale a dire come soci “di capitale”).
(...)