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9 febbraio 2016

 

Con la sentenza n. 36/2016 la prima sezione del Tar Emilia-Romagna si è pronunciata, tra l'altro, sulla legittimità dell'invito alla gara di un ingegnere per il compimento di attività di progettazione e direzione lavori che, riguardando opere relative ad un bene di interesse storico-artistico assoggettato a tutela ex d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbero riservate alla competenza degli architetti.

Il Collegio ha chiarito l’ambito di applicabilità dell’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925: si tratta della previsione secondo cui “…le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”. 

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