casaeclima.com 
20 ottobre 2015

 

La fattispecie della demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che costituisce una delle tre tipologie della ristrutturazione edilizia, può rientrare in tale ambito nei soli casi in cui la ricostruzione è sostanzialmente conforme alla precedente struttura oggetto di demolizione.

Lo ha ricordato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4077/2015 depositata il 1 settembre.

DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE. La giurisprudenza di Palazzo Spada ha pacificamente affermato che l'elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente": art. 3, comma 1, lett. d), t.u.) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele" (per effetto della modifica apportata al testo unico dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2397; id., sez. IV, 30 marzo 2013, n. 2972).

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