edilportale.com 
19 giugno 2015
Alessandra Marra

 

Le Regioni non possono richiedere requisiti aggiuntivi per attività professionali riservate agli iscritti negli Albi, in quanto gli albi professionali già garantiscono un elevato grado di professionalità.

A stabilirlo il Consiglio di Stato che, con la sentenza 2944/2015, si è pronunciato sul congiunto ricorso degli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari che mettevano in discussione la possibilità delle Regioni di intervenire nelle competenze professionali dei liberi professionisti con particolare riferimento ad una delibera dell’Emilia.

(...)

Quindi  per il Consiglio di Stato la Regione “non può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.

Per i professionisti iscritti agli albi questa sentenza sarà dunque utilissima nell’orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del PSR 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi che vedono le Regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli Albi, per svolgere determinate attività previste negli ordinamenti professionali, l’illegittimo possesso di ulteriori requisiti formativi e/o esponenziali.

 

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