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16 giugno 2015

 

“In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore”.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, “il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del curriculum professionale)”.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 11794 dell'8 giugno 2015.  

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