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16 aprile 2015
Il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente la capacità di supervisionare e di controllare anche la corretta esecuzione degli elementi portanti. Nel caso in cui non abbia o non possa esercitare tale capacità, deve astenersi dall'accettare l'incarico o deve delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.
In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata.
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