edilportale.com
19 marzo 2015
Paola Mammarella
I servizi di progettazione resi durante una gara in project financing devono essere equiparati a quelli svolti per un committente privato. Il progettista può quindi utilizzarli per dimostrare i requisiti utili alla partecipazione ad una successiva gara d’appalto anche se i progetti non sono stati approvati e la gara non è andata a buon fine.
La spiegazione, data dal Consiglio di Stato con la sentenza 692/2015, fornisce un’interpretazione dell’articolo 263 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti.
Nel caso preso in esame dai giudici, un ente aveva bandito una gara per la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica. Il vincitore per dimostrare i requisiti richiesti aveva usato dei servizi di progettazione analoghi, svolti in una precedente procedura in project financing.
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