Il Sole 24Ore
12 gennaio 2015
Stefano Rossi e Alessandro Rota Porta

 

Sono pienamente applicabili, da quest’anno, le regole introdotte dalla legge «Fornero» per il contrasto alle false partite Iva. È infatti operativo il regime che regola la presunzione di subordinazione introdotto dalla legge 92/2012: il 31 dicembre 2014 è scaduto il primo termine biennale (2013-2014) per il controllo della «monocommittenza», ossia per valutare la genuinità o meno dei rapporti di lavoro autonomo, in relazione ai parametri individuati dalla legge. Peraltro, nessuna delle riforme del lavoro varate successivamente (Dl 76/2013, Dl 34/2014 e legge delega 183/2014 o «Jobs act») ha modificato l’impianto di queste disposizioni, che entrano ora nel vivo. 

L’efficacia delle presunzioni introdotte dalla legge 92/2012 è limitata alle persone titolari di partita Iva e quindi a coloro che svolgono attività di impresa individuale di servizi, ovvero ai lavoratori autonomi privi di un ordinamento o di un iscrizione a un elenco.

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Professionisti. L’appartenenza a un Ordine non esclude la possibilità di usare altri strumenti di contestazione in caso di ispezione 

Anche i professionisti sono coinvolti dal sistema dei controlli previsti dalla legge 92/2012 sull’impiego delle partite Iva.

Bisogna distinguere due situazioni, a seconda che il lavoratore autonomo sia iscritto o meno a un Ordine professionale. Se è iscritto, la presunzione relativa di subordinazione non potrà trovare applicazione, dal momento che il decreto ministeriale del Lavoro, del 20 dicembre 2012, ha espressamente escluso queste figure dal regime di verifica. Viceversa, in sede di controllo, gli ispettori potranno far leva sui parametri disciplinati dalla riforma Fornero.

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